LINEE GUIDA SUI SERBATOI INTERRATI - ARPA LOMBARDIA
Ai fini dell’applicazione delle presenti Linee Guida si riportano le seguenti definizioni.
1.1 Serbatoio interrato
Si definisce serbatoio interrato un contenitore di stoccaggio di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la totalità della superficie esterna: è questa, infatti, la condizione che, in caso di perdite, comporta un reale rischio per le matrici ambientali, indipendentemente dal fatto che il serbatoio si trovi interamente o meno sotto il piano campagna.
Ne deriva che si deve qualificare interrato anche un serbatoio non completamente posto sotto il piano di campagna o semplicemente appoggiato sul suolo, dato che in tali casi, viene meno la diretta e totale visibilità della superficie esterna.
Sono esclusi da tale definizione i manufatti realizzati in opera, quali ad esempio le vasche in calcestruzzo armato.
1.2 Dismissione
Si ha dismissione,
quando il serbatoio viene definitivamente escluso dal ciclo produttivo o
commerciale perdendo in tal modo la
sua funzione originaria. La dismissione è contraddistinta dallo svuotamento del serbatoio e dalla interruzione o
disconnessione fisica delle linee di erogazione e alimentazione. Fino a quando tale situazione non si concretizza,
il serbatoio è soggetto ai controlli ed alle prescrizioni previste per i serbatoi in esercizio. Più
propriamente va quindi evidenziato che quando si parla di dismissione,
senza ulteriore specificazione, si
intende di norma la dismissione permanente. Da tale fattispecie va tenuta distinta la
dismissione temporanea o fermo temporaneo dell’impianto di
stoccaggio, che consiste invece nel non
utilizzo del serbatoio per un periodo limitato (non oltre un anno dalla data di
dismissione) e presuppone la rimessa
in esercizio del serbatoio con la precedente o nuova funzione.
Sia in caso di dismissione temporanea che definitiva (almeno fino all’eventuale rimozione o comunque fino a quando non si concretizzino le reali condizioni di fattibilità di tale adempimento) sussiste l’obbligo di bonifica interna e di messa in sicurezza del serbatoio secondo la definizione di seguente data.
1.3 Messa in sicurezza
Si intende per messa in sicurezza di un serbatoio interrato l’insieme delle operazioni da attuarsi per eliminare il rischio di sversamento di prodotti nel suolo e l’instaurarsi di condizioni di infiammabilità del liquido o di vapori all’interno del serbatoio.
La messa in sicurezza deve in ogni caso costituire elemento di garanzia nei confronti del rischio di contaminazione del terreno, del rischio di scoppio-incendio derivante da vapori residui in concentrazioni superiori al limite di infiammabilità, e di quello di sfondamento dovuto alla presenza di volumi vuoti sottostanti a zone di transito o di carico.
Si possono distinguere due tipologie di intervento come di seguito specificato.
La messa in sicurezza temporanea viene adottata quale garanzia nei confronti dei rischi per il tempo intercorrente tra la dismissione del serbatoio e la successiva rimozione o l’eventuale diverso riutilizzo. L’operazione è contraddistinta dall’adozione di misure che, oltre ad assicurare le condizioni specificate in precedenza, possono essere facilmente rimosse al fine di riportare il serbatoio alla sua funzione originale. Si ha invece messa in sicurezza definitiva nel caso in cui il serbatoio dismesso venga mantenuto nel sottosuolo a causa di una dimostrata infattibilità tecnico-economica alla rimozione. Tale intervento è caratterizzato dall’effettuazione di opere che garantiscono la sicurezza ambientale e la staticità del sito.
2.4 Rimozione
Si intende per rimozione
l’estrazione del serbatoio interrato, delle condotte di adduzione ed
erogazione nonché delle relative strutture
di alloggiamento; ossia dell’intero impianto
di stoccaggio, come dettagliatamente specificato al capitolo 6.
2.5 Risanamento temporaneo
Per risanamento temporaneo si intende l’applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio, realizzato con materiali compatibili con il liquido contenuto o sistemi equivalenti di riconosciuta idoneità.
Dovrà essere preventivamente verificata la tenuta secondo metodi riconosciuti e l’integrità strutturale mediante adeguate prove (quali ad esempio quelle spessimetriche) che garantiscano l’applicabilità del sistema.
All’atto della verifica dell’integrità strutturale con eventuale giudizio di recuperabilità e dell’operazione di risanamento con relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento.
2.6 Risanamento definitivo
Per risanamento definitivo si intende la realizzazione di un sistema a doppia parete con intercapedine monitorata. Tali sistemi si realizzano generalmente fissando all’interno del serbatoio una seconda parete in materiale compatibile col liquido contenuto. Deve essere quindi prevista l’adozione di idoneo sistema di monitoraggio in continuo delle perdite o sistemi equivalenti di riconosciuta idoneità, specificando eventuali limitazioni delle condizioni sia di applicazione che di esercizio. Deve, infine, esser adottato idoneo sistema di controllo dell’eventuale deformazione del materiale che costituisce l’intercapedine.
Prima delle operazioni di risanamento deve essere verificata la tenuta secondo metodi riconosciuti e l’integrità strutturale mediante adeguate prove che ne garantiscano l’applicabilità.
All’atto della verifica dell’integrità strutturale con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell’operazione di risanamento con relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento.
3 - NORMATIVA E COMPETENZE
3.1 Il quadro normativo
Il Decreto Ministeriale 24/05/1999 n. 246 “Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati“ ha costituito, fino alla data di annullamento, avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale n.266/2001, la disposizione legislativa di riferimento in materia di serbatoi interrati. Essa conteneva le specifiche relative alla realizzazione, all’installazione ed all’utilizzo dei serbatoi ai fini della salvaguardia e della prevenzione dall’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, potenzialmente causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei serbatoi. Questa legge definiva nuove funzioni di indirizzo, stabilendo che l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ex APAT oggi ISPRA), avvalendosi delle ARPA-APPA, realizzasse e gestisse un sistema informativo nazionale con i dati derivanti dal censimento e dalla registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze in essi contenuti.
Venivano inoltre definite le autorità competenti in materia e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alle nuove installazioni, alla conduzione degli impianti esistenti, nonché alla dismissione dei vecchi serbatoi interrati. Particolare importanza rivestivano, pertanto, le disposizioni relative ai requisiti dei nuovi impianti, alla registrazione obbligatoria dei serbatoi interrati esistenti, all’obbligo di adeguamento dei serbatoi in utilizzo in funzione dell’età di esercizio ed alla durata massima di mantenimento in esercizio. Erano, infine, determinate le modalità di esecuzione dei controlli mediante prove di tenuta sui serbatoi e sulle tubazioni ed istituito l’obbligo di mantenimento di un libretto specifico per ciascun serbatoio, contenente i dati relativi all’impianto ed alle verifiche eseguite.
La Corte Costituzionale, su ricorso della Provincia autonoma di Trento, ha annullato il Decreto Ministeriale sopracitato, con sentenza n. 266 del 19/07/2001, dichiarando che “…non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministero dell’ambiente 24/05/1999 e conseguentemente annulla lo stesso decreto…”.
Con la Legge 31/07/2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale”, viene stabilito (art.19) che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio debba definire, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee. La legge indica specificatamente che le disposizioni dovranno avere particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti ed alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi non più operativi nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
Il Decreto Ministeriale 29/11/2002 stabilisce prescrizioni relativamente ai nuovi serbatoi interrati per impianti di distribuzione di carburanti. Il disposto tuttavia non risulta specificatamente formulato per fini di carattere ambientale ma per la determinazione dei criteri tecnico esecutivi di realizzazione e conduzione dei manufatti.
L’artico 13 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 1 del 28 febbraio 2005, di Attuazione dell’articolo 21 della L.R. n. 26 del 12/12/2003, che aveva introdotto specifici adempimenti riguardo alla dismissione dei serbatoi interrati ad uso commerciale, non è stato ripreso nel recente Regolamento Regionale 2 del 2012, che ha abrogato il Regolamento n. 1 del 2005, ma non ha introdotto nessun’altra precisazione in merito ai serbatoi interrati.
Al di la di quanto sopra richiamato, non risulta ad oggi essere stata emanata, né a livello nazionale né regionale, alcuna ulteriore specifica disposizione in materia di gestione ambientale dei serbatoi interrati; sicché la perdurante mancanza dello strumento normativo di riferimento previsto dal citato art. 19 della Legge n. 179 del 31/07/2002, ha determinato una situazione territoriale disomogenea, in ordine alla correlazione con altri riferimenti normativi nazionali e a quanto previsto dalle norme regionali e dalle previgenti norme regolamentarie locali.
▪ Riguardo alle norme di livello nazionale, considerato che lo stoccaggio interrato di sostanze pericolose costituisce un evidente fattore di rischio ambientale, in particolare di contaminazione del terreno e delle acque superficiali e sotterranee, il tema viene inquadrato nell’ambito delle disposizioni in materia di stoccaggio di sostanze pericolose, di deposito e smaltimento rifiuti e di bonifiche, secondo quanto previsto dalla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. A questo vanno aggiunte le norme di settore specificamente emanate in riferimento alle differenti tipologie di impianti.
▪ A livello locale i riferimenti normativi in materia di realizzazione, conduzione e gestione dei serbatoi interrati in vigore in Regione Lombardia sono: il Regolamento Tipo di Igiene Locale [R.T.I.L] ex art. 53 della L.R. n. 64 del 26/10/1981, ed i Regolamenti di Igiene Locali [R.I.L.] emanati a scala comunale in recepimento del Regolamento Tipo.
3.2 La normativa settoriale
L’ampio settore concernente i serbatoi è regolamentato da disposizioni legislative specifiche che sono state emanate in riferimento alle differenti tipologie e modalità di utilizzo. Si segnalano in particolare la DGRL n. 16103 del 23/01/2004 contenente indicazioni in merito alle caratteristiche dei serbatoi di stoccaggio di Composti Organici Volatili [COV] e Composti Inorganici Volatili [CIV]. Per quanto concerne la normativa e le indicazioni tecniche in merito allo stoccaggio di oli minerali si rimanda all’indirizzo http://www.reti.regione.lombardia.it/ sezione Oli Minerali, di cui si riporta integralmente la premessa: “Con legge n. 239/2004 sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali; la legge 239/2004 ha introdotto notevoli semplificazioni procedurali e amministrative al comparto degli oli minerali, sostituendo le concessioni di durata limitata con le autorizzazioni a carattere permanente, inoltre sono state notevolmente ridotte le fattispecie per cui è necessario l’ottenimento di un provvedimento autorizzativo.
In particolare, l’iter del procedimento per Incremento di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata dello stoccaggio di oli minerali prevede:
· presentazione dell’istanza da parte dell’azienda;
· conferenza dei servizi per la raccolta dei pareri dell'Agenzia delle Dogane, di Arpa e del Comando provinciale Vigili del Fuoco;
Decreto del dirigente di struttura di autorizzazione all’incremento superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata dello stoccaggio di oli minerali;
perizia asseverata accertante la conformità dell’impianto inviata dall’azienda in Regione Lombardia.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge Regionale 05/02/2010 n. 7,così come modificato dall’art. 30, comma 3, della Legge Regionale 18/04/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione”, l’esercizio dell’impianto oggetto di autorizzazione potrà avvenire a seguito di trasmissione alla Struttura Regionale preposta di una perizia giurata redatta da un professionista abilitato attestante la conformità degli impianti al progetto approvato ed il rispetto della normativa vigente. Pertanto non è più necessario effettuare la verifica di conformità attraverso apposita commissione di verifica (come da DPR 420/94).
Il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo’ convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha individuato, le infrastrutture e insediamenti strategici per i quali le autorizzazioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Su questi impianti l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.”
3.3 Il Regolamento Tipo di Igiene Locale della Regione Lombardia
La normativa generale di riferimento, come indicato in precedenza, è costituita dai Regolamenti Locali d’Igiene dei Comuni in cui sono localizzati i serbatoi interrati, in ragione delle eventuali ulteriori precisazioni introdotte nell’adozione del Regolamento Tipo di Igiene Locale redatto dalla Regione Lombardia.
Questo strumento normativo, predisposto ai sensi dell’art. 53, comma 3, della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64 è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 49784 del 28 marzo 1985, rivisto con Delibera della Giunta Regionale n. 52097 del 7 maggio 1985 e soggetto negli anni a diversi aggiornamenti:
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 1989, n. 4/45266: aggiornamento del Titolo III pubblicato il 25 ottobre 1989 sul 4°Supplemento Straordinario al B.U.R.L. n. 43;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 1993, n. 5/33170: aggiornamento del Titolo III pubblicato l’8 maggio 1993 sul 4°Supplemento Straordinario al B.U.R.L. n. 18 ;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 1993, n. 5/33946: aggiornamento del Titolo IV pubblicato il 15 maggio 1993 sul 5°Supplemento Straordinario al B.U.R.L. n. 19;
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 1993, n. 5/37876: aggiornamento del Titolo III pubblicato il 9 agosto 1993;
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 1994, n. 5/56308: aggiornamento del Titolo IV pubblicato il 7 ottobre 1994 sul 2°Supplemento Straordinario al B.U.R.L. n. 40.
Il R.T.I.L contiene, nel Capitolo 2 (Suolo) del Titolo II (Igiene del Territorio), specifiche disposizioni circa l’installazione e l’esercizio di serbatoi (art. 2.2.9). La norma dispone quanto segue:
“Art. 2.2.9 - Al fine di prevenire possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo, i nuovi serbatoi di prodotti non infiammabili devono essere collocati preferibilmente fuori terra.
I serbatoi fuori terra devono essere collocati in vasche a tenuta perfetta, di capacità almeno corrispondente alla capacità utile del serbatoio più voluminoso, realizzate con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici interne impermeabili alle stesse e superfici esterne impermeabili all’acqua.
Le vasche non possono essere munite di condotti di scarico.
I nuovi serbatoi interrati, contenenti sostanze o prodotti infiammabili, devono essere costruiti con doppia parete con intercapedine a tenuta, in cui sia immesso gas che non formi miscele detonanti con le sostanze contenute ed in leggera pressione, controllabile con un manometro.
Eventuali diverse soluzioni dovranno avere requisiti di sicurezza equivalenti rispetto ad eventuali perdite, a giudizio del Servizio 1 della USSL. Devono essere fatti controlli periodici a cura dei proprietari con frequenza e modalità stabiliti, caso per caso, dall’E.R.
Per quanto riguarda l’esistente, possono, da parte del Sindaco su parere dell’E.R. essere date disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute.
I serbatoi interrati, installati da più di 15 anni, vanno sottoposti a controllo.
E’ fatto obbligo ai proprietari dei serbatoi esistenti di fornire, su richiesta dell’E.R., la descrizione delle caratteristiche costruttive e d’uso.
Gli esiti dei controlli devono essere annotati su apposito registro custodito dal proprietario in loco.
Lo stoccaggio dei rifiuti industriali è disciplinato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale, di cui all’art.5 del D.P.R. n.915/82, del 27/07/84 .
E’ fatto comunque divieto di utilizzare per il contenimento dei reflui industriali serbatoi interrati, se non costruiti con le caratteristiche previste per quelli di nuova costruzione.
Per quanto riguarda i serbatoi di combustibile concernenti gli impianti di riscaldamento per civili abitazioni per le nuove installazioni vanno adottate le prescrizioni di cui sopra, fermo restando quanto previsto per la Sicurezza e Prevenzione Incendi. Per gli esistenti si deve provvedere e documentare a cura del proprietario l’esecuzione di controlli sulla tenuta a 15 anni dalla installazione e ogni ulteriori 5 anni.”
“Art. 2.2.10 - Condotti di collegamento. I condotti fissi o mobili di collegamento tra i recipienti ed i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze o prodotti contenenti sostanze, di cui alla Direttiva del Consiglio n. 80/68/CEE, devono essere realizzati in modo da consentire, in caso di guasti o rotture accidentali, il convogliamento delle sostanze o prodotti medesimi nelle vasche di contenimento o in altre aventi caratteristiche analoghe: le opere inerenti devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità prescritti per le vasche.
Le opere di cui sia prevista o venga prescritta la realizzazione devono essere realizzate a cura degli interessati.”
“Art. 2.2.11 - Zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico di sostanze o prodotti contenenti sostanze di cui alla Direttiva dei Consiglio n. 80/68/CEE, comunque accumulati o stoccati, devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento ad idonei impianti di recupero e/o di depurazione. E’ vietato accumulare negli insediamenti produttivi in spazi aperti materiali disgregati polverosi, idrosolubili o evaporabili, salvo vengano realizzate opere idonee ad evitare la dispersione e a consentirne la raccolta, il convogliamento e la depurazione delle acque di dilavamento.”
3.4 I Regolamenti di Igiene Locali
Il Comune di Milano nel dotarsi del proprio Regolamento Locale di Igiene ha introdotto ulteriori disposizioni e precisazioni finalizzate a regolamentare in modo specifico il settore relativo all’installazione, alla conduzione e alla dismissione dei serbatoi interrati. Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nelle seduta del 9 maggio 1994 con deliberazione n. 172/84, atti n. 133296.400 PG. 94. Il Titolo II è stato oggetto di successiva modifica, con deliberazione n. 97/96 P.G. 198115.400/96, divenuta esecutiva il 7 febbraio 1997. La materia dei serbatoi è trattata al Titolo II (Igiene del Territorio-Suolo), tramite l’articolo 2.2.7 (Stoccaggio di liquidi inquinanti), che, data la peculiarità e specificità, si riporta integralmente in allegato 1.
Il Comune di Brescia nell’adottare il Regolamento non ha introdotto particolari modifiche in materia, ad eccezione del periodo “I nuovi serbatoi interrati, contenenti sostanze o prodotti infiammabili, devono essere costruiti e posizionati secondo le disposizioni normative vigenti in ambito nazionale e le direttive impartite dai Dicasteri competenti“, col quale rinvia più genericamente la questione ai superiori livelli normativi in continua evoluzione (allegato 1).
Nella maggioranza dei casi i Regolamenti di Igiene Locale dei Comuni non risultano aver introdotto modifiche al titolo II rinviandone invero la trattazione direttamente al Regolamento Tipo.
3.5 Le competenze in materia
Dalla disamina dei Regolamenti, in combinato disposto col vigente quadro normativo, emerge, sotto il profilo della tutela ambientale, l’attuale assetto delle competenze in materia di serbatoi, secondo quanto di seguito esplicitato e sintetizzato, con particolare riguardo alle attività poste in capo ai Comuni, all’ARPA e ai Proprietari. Ai fini di una schematizzazione di dette competenze è stata elaborata una sintetica tabella (Allegato 2) nella quale sono state indicate, in relazione ai rischi ambientali connessi all’uso dei serbatoi, la natura degli atti autorizzativi, le autorità competenti ed i riferimenti di legge in vigore.
COMUNE - La competenza autorizzativa sull’installazione di nuovi serbatoi, fatte salve diverse e ulteriori indicazione normative settoriali, è posta in capo ai Comuni: sia per quelli fuori terra destinati a prodotti non infiammabili, sia per quelli interrati per prodotti infiammabili, sia, specificatamente, per i serbatoi di combustibile ad uso riscaldamento per civili abitazioni. Anche la verifica della conformità dei nuovi impianti ai relativi progetti approvati, sviluppandosi all’interno del procedimento di agibilità - abitabilità è da norma regolamentaria posto in capo al Comune. Spetta ai Comuni anche la competenza sugli impianti esistenti, asserendo esplicitamente il Regolamento Tipo che è facoltà del Sindaco dare disposizioni in merito all’eventuale necessità di adeguamento degli stessi ai criteri introdotti per i nuovi impianti.
ARPA - Dalla letture coordinata
del Regolamento e della D.G.R. n. 4146 del 6.4.01 emerge che sono oggi assegnate ad ARPA, in materia di serbatoi,
funzioni di supporto tecnico scientifico alle amministrazioni procedenti e di controllo, in sintonia con quanto previsto
dalla LR 16/99
istitutiva dell’ARPA Lombardia;
restando inteso che dette attività trovano applicazione nell’esclusivo ambito delle azioni di tutela ambientale, impregiudicate le sfere di competenza degli altri Enti (ASL e VV.FF.) in merito ad aspetti impiantistici, di sicurezza e tutela sanitaria.
Si evidenzia in particolare che spetta ad ARPA in base a quanto previsto dal RTIL: fornire giudizi sugli equivalenti requisiti di sicurezza rispetto ad eventuali perdite, qualora vengano adottate soluzioni diverse da quelle espressamente previste dal Regolamento; fornire il parere tecnico di competenza al Sindaco, qualora questi ritenga di dare disposizioni per l’adeguamento degli impianti esistenti.
Più in particolare, nel caso di interventi relativi a nuovi impianti di distribuzione carburanti, la funzione va riferita al parere richiesto ad ARPA, da parte del Comune, ai sensi del Regolamento Regionale n. 02/2002.
Spetta inoltre ad ARPA, (secondo quanto espressamente previsto dal testo del RTIL: “Devono essere fatti controlli periodici a cura dei proprietari con frequenza e modalità stabiliti, caso per caso, dall’E.R.”), stabilire, caso per caso, la frequenza e le modalità con cui devono essere fatti i controlli periodici a cura dei proprietari dei serbatoi, a cui compete anche l’obbligo di fornire, su richiesta dell’ARPA, la descrizione delle caratteristiche d’uso. A tal fine vengono forniti in via preventiva, al paragrafo 5.2, criteri e indicazioni sulle modalità e frequenze con cui condurre le prove di tenuta, così da rendere trasparente e omogenea la procedura sull’intero territorio regionale e fornire a priori alle amministrazioni comunali il necessario supporto.
PROPRIETA’ - Il Regolamento Tipo prevede espressamente che l’obbligo di eseguire i controlli e documentarne gli esiti è a cura dei proprietari, ai quali spetta anche l’obbligo di custodia in loco dell’apposito registro (sui cui devono essere annotati gli esiti dei controlli) e l’obbligo di fornire, su richiesta dell’E.R., la descrizione delle caratteristiche costruttive e d’uso degli impianti esistenti.
Riguardo ad altri obblighi, il testo del Regolamento utilizza invece la consueta forma impersonale, evidenziando quali debbano essere le caratteristiche tecniche possedute dagli impianti.
Posto che la proprietà non coincide generalmente coi soggetti (imprese, consulenti, società di servizi, ditte specializzate, ecc. per i rispettivi rami di competenza e attività) cui è affidata la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti o le verifiche ed i controlli di tenuta sugli stessi, l’utilizzo nel Regolamento delle suddette dizioni, pone evidentemente in capo alla proprietà (o al legittimo rappresentante o delegato quali l’amministratore condominiale, l’amministratore delegato, ecc.) l’obbligo di garantire che gli impianti siano realizzati e mantenuti secondo quanto previsto dalla norma e disposto dagli enti amministrativi e di controllo; circoscrivendo invero la responsabilità della proprietà alla sfera degli adempimenti previsti, laddove dimostri adeguatamente, ovvero contrattualmente, di aver ricorso nella costruzione e/o manutenzione e/o gestione degli impianti, propri o in uso, a soggetti in possesso dei necessari requisiti.
Sull’argomento si pronuncia più puntualmente il RIL del Comune Milano: introducendo la figura del Responsabile dell’impianto; evidenziando l’obbligo di far pervenire ad ARPA progetti a firma di tecnici abilitati e dichiarazioni del costruttore e/o installatore, ovvero tecnico abilitato, che l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato; prevedendo la possibilità di autocertificazione delle prove di tenuta annuali, previa presentazione all’ARPA di relazione esplicativa sulla scelta del metodo.
La questione, apparentemente formale, assume invero significativa rilevanza in relazione agli obblighi di bonifica (e connessi oneri economici oltre che di responsabilità civile e penale) derivanti da accertate contaminazioni delle matrici ambientali, direttamente o indirettamente attribuibili e/o riconducibili al serbatoio.
Riguardo alla dismissione di serbatoi interrati, il Regolamento Tipo non da alcuna specifica indicazione. Il RIL del Comune di Milano prevede invece espressamente l’obbligo per i responsabili degli impianti di stoccaggio, di comunicare all’ARPA l’avvenuta cessazione d’uso ed indica una tempistica per la dismissione degli impianti esistenti.
In seguito all’annullamento del D.M. 246/99, che prevedeva espressamente la comunicazione di dismissione all’Autorità competente, il riferimento normativo è tornato ai Regolamenti suddetti e dunque alle discrepanze appena evidenziate, regredendo ad un situazione di disomogeneità di trattamento a seconda del territorio comunale interessato.
Considerata l’importanza ai fini ambientali delle operazioni di dismissione dei serbatoi interrati, ove non già espressamente prevista (come nel caso del RIL del Comune Milano), e in attesa di una specifica normativa nazionale, si ritiene debba esser fatto riferimento ai criteri generali di tutela ai quali lo stesso Regolamento Tipo si ispira, allorquando richiama il concetto di prevenzione delle possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo e allorquando prevede che il Sindaco possa, su parere dell’E.R., impartire disposizioni di adeguamento in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute.
Come visto non esiste neppure, ad eccezione di quanto previsto dal RIL del Comune di Milano, uno specifico obbligo, e relativa tempistica, di comunicazione della volontà o dell’atto di dismissione di un serbatoio. Si richiamano perciò, ancora una volta, le norme generali di tutela ambientale già sopra indicate e le conseguenti responsabilità rispetto ai danni ambientali eventualmente cagionati con comportamenti non rispondenti a principi di buona tecnica, prevenzione e tutela; e rammentando che vige in ogni caso l’obbligo di smaltire, entro un anno dalla dismissione, i fondami, le morchie ed ogni altra sostanza che a seguito della dismissione debba essere annoverata nella categoria dei rifiuti. In altre parole quandanche non sussista uno specifico obbligo di comunicazione dell’atto di dismissione, esiste comunque un obbligo di intervento legato alla connotazione dei rifiuti e conseguente comunicazione entro un anno dalla dismissione.
In un ottica di prevenzione nei confronti degli eventuali danni e conseguenti responsabilità, con le presenti linee guida si è pertanto ritenuto, anche laddove non espressamente previsto dal quadro regolamentario, suggerire, nell’ambito della procedure tecniche di dismissione di cui al capitolo 6, tempi di comunicazione dell’avvenuta dismissione aderenti e rispondenti alle successive necessità di intervento.
3.6 Sintesi dei principi applicativi e conseguenti regole
In base ai richiamati criteri e correlate norme, si ritiene che, ai sensi dei vigenti Regolamenti locali di Igiene, in tutti i casi in cui, per scelta, per obbligo o di fatto, venga comunicata la dismissione di un serbatoio e in tutti i casi in cui il Sindaco, su parere dell’ER, dia disposizioni di adeguamento, vadano previste adeguate verifiche volte a riscontrare la sussistenza di eventuali fenomeni di contaminazione indotta: verifiche, che a seconda dei casi, possono andare dal semplice accertamento documentale, alla verifiche in campo, alla richiesta di indagini ambientali.
Più in generale, considerato che lo stoccaggio interrato di sostanze pericolose costituisce un evidente fattore di rischio ambientale, in particolare di contaminazione del terreno e delle acque superficiali e sotterranee (come già sopra evidenziato), si ritiene possano essere riassunti, in riferimento al quadro normativo delineato, i seguenti principi applicativi.
▪ In fase di installazione, manutenzione e gestione dei serbatoi vanno adottate tutte le misure cautelative e gli accorgimenti necessari a prevenire eventuali fenomeni di contaminazione; seguendo le specifiche indicazioni dettate dalle norme esistenti, ove previste, e ricorrendo comunque alle migliori soluzioni tecniche disponibili a costi sostenibili.
▪ In fase di gestione, manutenzione o dismissione vanno condotti tutti gli accertamenti ragionevolmente necessari a escludere particolari condizioni di rischio.
▪ In tutti casi in cui non possano ragionevolmente escludersi condizioni di rischio (ossia non sono stati adottati gli accorgimenti di cui ai precedenti punti) o si sospetti la presenza di fenomeni di contaminazione, in atto o pregressi, vanno condotte adeguate indagini ambientali volte a verificarne l’effettiva sussistenza e consistenza.
▪ In tutti i casi in cui viene accertata la presenza di fenomeni di contaminazione, in atto o pregressi, vanno adottate le necessarie misure di contenimento, di bonifica e riparatorie.
A tal fine nei prossimi capitoli delle Linee Guida vengono proposte specifiche procedure metodologiche.
4 SERBATOI DI NUOVA INSTALLAZIONE
4.1 Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione
In mancanza di una normativa generale di riferimento i requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi sono quelli definiti dal Regolamento locale d’Igiene del Comune in cui si opera, o, come già indicato, dal Regolamento d’Igiene-tipo della Regione Lombardia nonché dalla specifica normativa settoriale:
1. stoccaggi oli minerali;
2. stoccaggi oli usati (D.M. Ministero dell’Industria n. 392 del 16/05/1996 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”);
3. punti vendita carburante;
4. serbatoi contenenti sostanze chimiche (DGRL n. 16103 del 23/01/2004 per la parte di interesse).
Nel rispetto di tali norme e di quanto previsto dalla buona tecnica esecutiva, vengono, di seguito, indicate alcune modalità tecniche di riferimento per la corretta installazione e l’idoneo utilizzo dei nuovi serbatoi al fine di garantire la tutela dell’ambiente da fenomeni di contaminazione dovuti a perdite dei liquidi inquinanti in essi stoccati.
Un nuovo serbatoio interrato può essere realizzato nelle seguenti modalità:
➢ a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo. Le pareti possono essere:
· entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione;
· la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;
· entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni metalliche ed alle corrosioni;
· la parete interna in materiale non metallico ed quella esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
➢ a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi, compatibilmente con le norme di sicurezza e antincendio dei VVFF. Le tubazioni di connessione possono essere di materiale non metallico.
Al fine di prevenire e contenere le perdite, i nuovi serbatoi devono essere dotati:
· di un pozzetto di alloggiamento del boccaporto di carico opportunamente impermeabile rispetto alle perdite che possono verificarsi durante le operazioni di carico. Sono pertanto da evitare pozzetti in muratura o di cemento, appoggiate sul serbatoio, che con il tempo potrebbero fessurarsi. Una valida soluzione potrebbe prevedere un pozzetto in acciaio saldato in continuo alla parete esterna del serbatoio. In ogni caso il pozzetto deve essere portato almeno al piano campagna e il chiusino deve garantire la minima infiltrazione possibile di acqua piovana;
· di un dispositivo di sovrappieno del liquido atto ad interrompere automaticamente il flusso dello stesso al raggiungimento di non più del 90% della capacità geometrica del serbatoio;
· di una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate connesse all’impianto, prevedendo il recupero di eventuali perdite mediante idoneo sistema di drenaggio in apposito pozzetto impermeabile, così come previsto all’art. 2.2.10 del R.T.l.L. La soluzione dell’incamiciatura, che certamente garantisce da perdite anche minime, può essere ritenuta equipollente ad altre soluzioni, quali ad esempio il posizionamento delle tubazioni in canalette impermeabili e ispezionabili eventualmente costipate di sabbia.
Il ricorso a sistemi in aspirazione piuttosto che a sovrappressione, unito a soluzioni impiantistiche che escludono la presenza di giunzioni lungo le tubazioni interrate può essere ritenuto sufficientemente sicuro ai fini della tutela ambientale; è evidente che in caso di giunzioni/flange ecc. le stesse dovranno essere visivamente ispezionabili.
E’ pur evidente che le tubazioni interrate a parete semplice dovranno essere soggette al controllo della loro tenuta con la stessa frequenza dei serbatoi interrati.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 94 comma 4 lettera i) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. vige il divieto di insediamento di impianti di stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose all’interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
Salvo diverse disposizioni del R.l.L. del Comune in cui si opera, la capacità massima dei nuovi serbatoi non è fissata da una norma generale, tuttavia vi sono le normative di settore come per lo stoccaggio di oli minerali e/o di idrocarburi (D.M. 31/07/1934 e s.m.i., D.M. Interno 29/11/2002) che fissano capacità massime, in rapporto al tipo di sostanza contenuta nel serbatoio ed in relazione alla posizione del serbatoio rispetto al centro abitato.
Infine, ogni serbatoio deve essere dotato di una targa sulla quale vanno riportati i dati identificativi del serbatoio e della sostanza contenuta.
4.2 Serbatoi di stoccaggio GPL
I serbatoi di stoccaggio GPL vanno gestiti in conformità alle disposizioni indicate nel D.M. del 13/10/1994 e s.m.i.. Il decreto del 13/10/94, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, concerne: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore ai 13 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiori a 5.000 Kg.”. Con l’art. 6 del D.M. 14 maggio 2004, sono state infatti abrogate le parti del D.M. 13 ottobre 1994, inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 mc non adibiti ad uso commerciale. Per questi si applica il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 maggio 2004 (G.U. n. 120 del 24/05/2004): ”Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc”.
Rimandando ai citati Decreti Ministeriali ogni ulteriore approfondimento in merito, si sottolinea qui semplicemente che: sotto il profilo della tutela delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e superficiali, da fenomeni di inquinamento, non si ritengono necessari eventuali ulteriori presidi e o accorgimenti oltre a quelli indicati dalle suddette norme, dal momento che la natura stessa del GPL (gassoso a pressione e temperatura ambiente) impedisce di fatto fenomeni di percolazione.
5 SERBATOI INTERRATI ESISTENTI
5.1 Interventi di risanamento sui serbatoi interrati esistenti.
Il R.T.I.L. dispone, come visto, che: “Per quanto riguarda l’esistente, possono, da parte del Sindaco su parere dell’E.R. [ARPA per gli aspetti di competenza ambientale - ndr] essere date disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette [relative ai nuovi serbatoi - ndr], in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute”. In tale ambito potrà essere valutata la possibilità di procedere a interventi di risanamento dell’esistente secondo le seguenti indicazioni tecniche.
I serbatoi esistenti, di cui sia verificata l’idoneità strutturale, possono essere oggetto di interventi di risanamento che ne aumentino il livello di sicurezza ambientale e consentano di prolungarne l’utilizzo in condizioni di efficienza. Qualora invece, risulti palese l’inidoneità strutturale degli stessi, si rende necessario procedere alla loro dismissione. Gli interventi di risanamento possono essere costituiti da:
➢ applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm (risanamento temporaneo);
➢ installazione di un sistema di protezione catodica la cui applicazione necessita di una valutazione accurata in quanto di non semplice esecuzione su manufatti vetusti;
➢ realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
➢ inserimento all’interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto.
Sono accoglibili anche altre forme di risanamento, a condizione che garantiscano un adeguato livello di sicurezza (paragonabile a quello degli interventi sopra indicati) e che tale garanzia sia adeguatamente documentata.
5.2 Prove di tenuta e verifica dell’integrità strutturale
L’esercizio del serbatoio deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale. A tale fine i serbatoi interrati esistenti, non realizzati secondo le prescrizioni previste per i nuovi impianti (doppia parete), devono essere sottoposti a controlli di tenuta, secondo la periodicità stabilita dal Regolamento locale d’Igiene del Comune in cui il serbatoio è installato o, in carenza, dal R.T.I.L.
Per quanto riguarda i controlli periodici il R.T.l.L. della Regione Lombardia prevede:
-
Per nuovi serbatoi
… omissis... “Devono
essere fatti controlli
periodici a cura dei proprietari con frequenza e modalità stabiliti, caso per caso, dall’E.R.…”;
- Per serbatoi esistenti, “… possono, da parte del Sindaco su parere dell’E.R. essere date disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute. I serbatoi interrati, installati da più di 15 anni, vanno sottoposti a controllo.”
- Per serbatoi di combustibile uso riscaldamento per civili abitazioni … omissis “… per le nuove installazioni vanno adottate le prescrizioni di cui sopra, fermo restando quanto previsto per la Sicurezza e Prevenzione Incendi. Per gli esistenti si deve provvedere e documentare a cura del proprietario l’esecuzione di controlli sulla tenuta a 15 anni dalla installazione e ogni ulteriori 5 anni.”
Oltre al termine tassativo di 15 anni dalla data di installazione (e ogni ulteriori 5 per serbatoi civili esistenti uso riscaldamento) si ritiene possano dunque essere date, da parte del Sindaco su parere dell’E.R., in relazione a particolari situazioni di rischio, anche ulteriori disposizioni in merito alla periodicità dei controlli. Tant’è che il RIL del Comune di Milano prevede espressamente che sui serbatoi interrati a parete singola privi di bacini di contenimento, vengano comunque effettuate, dopo 30 anni (20 per liquidi nocivi o irritanti) dall’installazione, prove di tenuta con frequenza almeno annuale (si riveda il paragrafo 3.4.1).
In tale ottica, laddove non già espressamente previsto dai R.l.L. (come nel citato caso di Milano), questa Agenzia ritiene, che la frequenza delle prove di tenuta, quale principale strumento di controllo periodico a tutela dell’ambiente contro eventuali perdite da impianti esistenti, possa essere determinata come segue, in base alla vetustà del serbatoio e all’effettuazione degli interventi di risanamento:
Età del Serbatoio |
Condizione |
Frequenza delle Prove di Tenuta |
Superiore a 30 anni o sconosciuta |
non risanato |
annuale |
Compresa tra 15 e 30 anni |
non risanato |
biennale |
A partire dal 5°anno dal risanamento |
risanato |
triennale |
Le prove di tenuta vanno distinte dalla verifica dell’integrità strutturale cui è subordinato il risanamento. La differenza sostanziale risiede nel fatto che la verifica di integrità strutturale mira a valutare, oltre che l’assenza di perdite, anche le condizioni strutturali del serbatoio stesso e delle condizioni di installazione.
Tali verifiche devono comprendere, in particolare, anche la misura dello spessore delle pareti del serbatoio e dello stato di conservazione del rivestimento interno.
Vi è, inoltre, una tempistica diversa: la verifica di integrità deve essere eseguita preliminarmente al risanamento per assicurare un livello di maggior sicurezza ambientale ed un prolungamento della vita economica del serbatoio, mentre le prove di tenuta hanno carattere periodico ed una frequenza stabilita dal R.l.L. comunale.
Le prove di tenuta si distinguono in:
· prove di tipo “speditivo”: basate sul controllo differenziale del livello del liquido contenuto nel serbatoio prevedendo la rilevazione contestuale dei valori di temperatura della massa liquida al fine di poter procedere alle compensazioni dei dislivelli riscontrati; le prove di tipo speditivo, che possono richiedere tempi lunghi di osservazione, sono di norma applicabili a serbatoi di tipo civile, di capacità inferiore a 15 m3 .
· prove di tipo “strumentale”: basate sul controllo della tenuta del serbatoio con metodiche di riconosciuta validità a livello europeo o internazionale, quali quelle riconosciute da UNICHIM (Manuale n.195 parte 1-Edizione 2000 e n. 195 parte 2- Edizione 2003 “Prove di Tenuta su serbatoi interrati”).
I risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell’impianto. Nel caso la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione immediata alle autorità competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l’eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale dovrà essere intrapreso l’iter di bonifica secondo le modalità e procedure imposte dalla parte IV titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato. A tale riguardo, in mancanza di disposizioni che prescrivano specifici requisiti, si ritiene che le prove di tenuta possano essere eseguite da un tecnico di comprovata esperienza e/o documentata qualifica nell’utilizzo dei metodi di prova e specifica conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze trattate. Dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.
Tra le metodiche di accertamento della tenuta di un serbatoio interrato si segnalano quelle esaminate da UNICHIM. Esse sono:
· ACOUSTIC ULLAGE PROECO U3
· ALERT –Versione “4000 UNDERFILL SYSTEM/1050 ULLAGE SYSTEM”
· ASTERM (prova speditiva)
· EURISANA
· MASS TECHNOLOGY TANK INTEGRITY TEST SYSTEM
· MASS TECH 2A SYSTEM
· SDT TANKTEST SYSTEM
· SURE TEST SYSTEM PRO-ECO
· TRANSTANKTM DUAL PRESSURE
· VACUTECT / CLT
· BONIFICA TANK JMB (prova speditiva)
· CDS 2000 (prova speditiva)
· EECO GALAXY LEAK DETECTION
· SAFE VACUUM TEST (prova speditiva)
· TRACER TIGHT
· TTM 2001/SYSTEM7UNDERFILL AND ULLAGE
Per la loro descrizione si rimanda alla specifica trattazione contenuta nel già citato manuale UNICHIM, richiamando l’esigenza che siano accuratamente rispettate le condizioni di applicabilità ed eventuali limitazioni indicate per ogni metodica. La scelta del metodo più adatto da applicare ad ogni specifica situazione, sarà condotta, caso per caso, in relazione ai diversi fattori enunciati quali, il limite di rilevabilità del metodo, il tempo di esecuzione della prova, ecc.
5.3 Obblighi nella conduzione dei serbatoi interrati
Nella conduzione di un serbatoio interrato sono previsti specifici adempimenti a carico del proprietario ovvero del gestore del serbatoio.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa settoriale, come precedentemente indicata, gli adempimenti stabiliti dalla normativa sono riconducibili al R.l.L. comunale ovvero dal Regolamento d’Igiene tipo della Regione Lombardia, nonché alla D.D.G. Regione Lombardia n. 36 07/08/1998.
In particolare il Regolamento d’Igiene tipo della Regione Lombardia prevede:
▪ la tenuta e la custodia in loco di un registro su cui vengono annotati gli esiti dei controlli utile all’autorità di controllo per valutare lo stato del serbatoio;
· la verifica periodica della tenuta del serbatoio secondo le modalità e la tempistica stabilita dal R.l.L. del comune in cui è installato il serbatoio;
· la presentazione, su richiesta dell’Autorità di controllo, di un documento contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive e d’uso del serbatoio stesso.
6 PROCEDURE DI DISMISSIONE
6.1 Premessa
L’atto di dismissione di un serbatoio interrato e il conseguente riutilizzo dell’area, costituiscono un processo rilevante ai fini della tutela delle matrici ambientali. Si ritiene pertanto necessario, in via generale secondo quanto precedentemente illustrato, che la dismissione di un serbatoio interrato sia accompagnata da accertamenti sull’integrità dell’impianto e/o indagini ambientali, volti a verificare la sussistenza di eventuali passività ambientali indotte dalla presenza degli stessi: contaminazioni delle matrici acqua, suolo, sottosuolo, derivanti da perdite sistematiche od occasionali, per lesioni del manufatto, scorretto utilizzo o eventi accidentali.
L’avvio del procedimento e il grado di approfondimento richiesto varia in relazione allo stato e alle condizioni degli impianti (secondo le evidenze degli accertamenti periodici previsti) nonché all’ubicazione e al contesto in cui si colloca l’impianto in dismissione o per il quale subentra un obbligo di dismissione o di intervento riparatorio e/o di ripristino, subordinatamente al quadro normativo e regolamentario delineato ai precedenti capitoli.
- Così ad esempio deve ritenersi che, accertate perdite (prova di tenuta negativa) da serbatoi o annesse strutture, costituisca, come già in precedenza accennato, elemento sufficiente agli obblighi di comunicazione previsti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e conseguenti interventi riparatori.
- Parimenti, si ritiene, che la mancata effettuazione di verifiche su impianti datati e in condizioni di criticità, possa prefigurare, a prescindere dalle sanzioni derivanti dalle inottemperanze, una condizione di potenziale rischio ambientale da sottoporre ad adeguati approfondimenti.
- Uno sversamento accidentale, dovuto ad esempio ad un’errata manovra di carico o al malfunzionamento di un sistema di controllo o all’involontaria rottura di tubazioni o di sistemi di contenimento o strutture interrate, ivi compreso il serbatoio stesso, costituiscono elementi sufficienti all’avvio delle procedure previste all’art. 242 del citato decreto.
- Serbatoi situati in aree dismesse o cessate attività insalubri soggette a caratterizzazione ai sensi della parte IV titolo V del D.lgs. 152/06 o a indagine preliminare ai sensi dei Regolamenti di Igiene, sono da considerarsi dismessi e soggetti alle comunicazioni e operazione di intervento previste dalla presenti linee guida; in tali casi, fatti comunque salvi gli obblighi di intervento già citati per condizioni emergenziali, gli accertamenti e/o le indagini e/o gli interventi previsti sui serbatoi possono essere ricondotti all’ambito del procedimento di caratterizzazione o indagine preliminare già in essere.
- Serbatoi situati in aree soggette ad interventi di riqualificazione con demolizione, ricostruzione o scavo, sono di norma da ritenersi dismessi e soggetti quindi alle comunicazioni e operazioni di intervento previste dalle presenti linee guida.
- Serbatoi interrati abbandonati e rinvenuti accidentalmente o fortuitamente, sono in ogni ca
Quale normativa regola la gestione dei serbatoi interrati?
Attualmente non si ha una specifica normativa nazionale di riferimento. La carenza di una norma si avverte , in particolare in fase di gestione e manutenzione dei serbato: le azioni manutentive e di controllo messe in atto in questa fase sono determinanti per la tutela del suolo e delle acque sotterranee in quanto consentono di assicurare il buono stato di conservazione del manufatto o, comunque, di intervenire tempestivamente in caso di perdite. Pertanto, allo stato attuale, si può fare riferimento alle disposizioni degli Enti Locali, alla normativa di carattere generale relativa alle bonifiche e a quella relativa ai rifiuti ed alle Linee Guida di ARPA Lombardia, che costituiscono di fatto una buona norma tecnica diffusamente applicata.
Quali adempimenti spettano al proprietario di un serbatoio interrato?
Al proprietario di un serbatoio interrato compete:
- l’esecuzione dei controlli (da realizzare da parte di soggetti competenti qualificati);
- la custodia del registro delle verifiche/manutenzioni effettuate (che riporta i risultati dei controlli).
Se voglio dismettere un serbatoio interrato devo chiedere un’autorizzazione?
La dismissione di un serbatoio che conteneva prodotti petroliferi (gasolio, benzina, gasolio agricolo) è soggetta ad autorizzazione da parte della Regione Toscana (Direzione Ambiente ed Energia, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico) per depositi superiori a:
- 10 m3 se ad uso commerciale (art. 2 del RDL n. 2018/1936);
- 25 m3 se ad uso privato, sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo (art. 11 del RDL n. 1741/1933).
Al di fuori di questi casi, se previsto in specifici regolamenti locali, dovrà esserne data comunicazione al Comune (ufficio ambiente).
Se voglio rimuovere un serbatoio interrato in proprietà privata cosa devo fare?
Il serbatoio non più utilizzato può considerarsi rifiuto: al momento in cui si decide di rimuoverlo – affidandosi ad una ditta specializzata – è preferibile procedere secondo queste fasi:
- verifica dell’integrità del serbatoio;
- pulizia con completo svuotamento del serbatoio e delle tubazioni dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti;
- effettuazione delle operazioni di gas-free (per serbatoi contenenti prodotti infiammabili), per rimuovere eventuali tracce di gas e/o vapori infiammabili che, se innescati, potrebbero determinare incendi e/o esplosioni durante la rimozione;
- rimozione del serbatoio ed annesse strutture e manufatti (entro 24 ore dalle operazioni di gas-free per serbatoi che hanno contenuto sostanze produttrici di gas e/o vapori infiammabili);
- pulizia dello scavo con asportazione e smaltimento come rifiuto del terreno che mostra visivamente ed organoletticamente segni di contaminazione; qualora all’interno dello scavo fosse verificata la presenza di acqua con evidenza di contaminazione (iridescenze, prodotto libero in galleggiamento) dovrà essere aspirata e smaltita come rifiuto;
- smaltimento del serbatoio e dei rifiuti prodotti;
- campionamenti rappresentativi delle pareti e del fondo dello scavo; operazione che per buona norma dovrà essere comunicata e concordata preventivamente con ARPAT per permettere le attività dii vigilanza e controllo di competenza;
- nel caso di contaminazione del terreno, è opportuno provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 242 e seguenti del DLgs 152/2006 che regolano il procedimento di bonifica;
- riempimento dello scavo con materiale certificato e ripristino dello stato dei luoghi;
- relazione di fine lavori da presentare ad ARPAT che contenga una completa descrizione del lavoro svolto, con allegate planimetrie, certificazioni, ecc., compresa l’eventuale documentazione fotografica, i risultati analitici sui campioni prelevati, la quarta copia dei formulari di smaltimento rifiuti. Dal confronto dei risultati analitici con i limiti normativi previsti per la destinazione d’uso dell’area, ai sensi del D.Lgs 152/2006 ARPAT valuterà la necessità o meno di ulteriori interventi. ARPAT provvederà, in caso di prelievo di propri campioni, ad inviare al Comune un parere sugli interventi effettuati.