Quando un serbatoio si configura come un rifiuto.

Quando un serbatoio si configura come un rifiuto.

Da quale momento un serbatoio interrato dismesso si configura come un rifiuto, e quindi il detentore del serbatoio assume gli obblighi e le responsabilità di un produttore di rifiuti?

Un serbatoio di cui il detentore decide di disfarsi, a prescindere dalle motivazioni (ad es. il serbatoio è divenuto inefficiente in quanto danneggiato o deteriorato, di capacità insufficiente, non necessario o funzionale ad alcuno scopo,…) viene a configurarsi a tutti gli effetti come rifiuto (art. 183 comma 1 lettera a del D.Lgs. 152/2006) e in quanto tale non può essere lasciato nel suolo o sottosuolo, ma deve essere rimosso e inviato a smaltimento, adempiendo a norme precise che tutelino gli operatori e l’ambiente. Pertanto il momento in cui è decisa la sostituzione di un serbatoio, è il momento stesso nel quale questo si configura come un rifiuto, la cui responsabilità del corretto smaltimento ricade sul produttore. Il produttore dei rifiuti è la società o il gestore, secondo i contratti di gestione, che ha preso la decisione di disfarsi del serbatoio. Inoltre dal momento che il mancato invio a corretto smaltimento dei rifiuti comporta sanzioni penali, tale responsabilità non può essere trasferita.