Quali sono gli adempimenti che sono richiesti per la corretta dismissione di un serbatoio interrato ad uso privato?
La dismissione di un serbatoio interrato ad uso privato è regolamentata dalla normativa relativa a:
• risorse energetiche;
• gestione rifiuti e bonifica siti contaminati.Un serbatoio interrato che viene dismesso, se non è previsto un suo riutilizzo per qualche applicazione (ad esempio come serbatoio di stoccaggio antincendio), avendo cessato la sua funzione, soddisfa in pieno la definizione di rifiuto di cui all’art. 183 comma 1 lettera a del D.Lgs. 152/2006. Considerato che lo stoccaggio di rifiuti nel suolo o sottosuolo non è ammesso, se non alle condizioni del deposito temporaneo (secondo limiti temporali definiti), il serbatoio deve perciò essere allontanato. Questo ovviamente, a meno che la rimozione del serbatoio non rappresenti un pericolo per la stabilità di qualche manufatto soprastante. Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti – Terzo stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati prevede, nella sezione 10.5 (Piano Operativo di Censimento), di porre estrema attenzione alla dismissione dei serbatoi, in quanto questi possono rappresentare una potenziale fonte di contaminazione per l’ambiente.
Con riferimento alle considerazioni sopra riportate, la procedura da seguire per la corretta dismissione del serbatoio interrato è di seguito riepilogata:
a) preliminare svuotamento e pulizia interna del serbatoio (al fine di smaltire il serbatoio stesso come rifiuto non pericoloso), delle tubazioni aeree e interrate e del pozzetto connesso al passo d’uomo, recupero dei prodotti residui eventualmente stoccati e loro corretto smaltimento, secondo la vigente normativa di settore;
b) verifica della tenuta stagna dei serbatoi da personale tecnico qualificato con conseguente rilascio di un certificato finale, contente informazioni sulla metodologia utilizzata;
c) comunicazione della dismissione del serbatoio mediante rimozione da parte del soggetto titolare dell’impianto all’ARPAT territorialmente competente, almeno 10 giorni prima delle operazioni, in modo che possa presenziare alle stesse e prelevare eventuali campioni di controllo del terreno sottostante per verificare che non ci siano state fuoriuscite dal serbatoio (secondo punto 10.5.2.2 del richiamato Piano Provinciale;
d) nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili esecuzione di una certificazione “gas-free”, nelle 24 ore precedenti la rimozione, che attesti l’operatività in condizioni di sicurezza;
e) rimozione del serbatoio e avvio a smaltimento di tutta l’impiantistica connessa, nel rispetto della vigente normativa;
f) campionamento del fondo scavo, con prelievo di campioni nei punti con evidenze organolettiche o criticità, in contradditorio con le Autorità di controllo.
Nel caso si accertino perdite il titolare del serbatoio è tenuto a predisporre quanto previsto per i siti contaminati dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06, eventualmente applicando la procedura semplificata. Analogamente in caso di verifica della non tenuta di un serbatoio, in quanto condizione di pericolo concreto e attuale di contaminazione, si ritiene necessario procedere alla verifica dell’eventuale stato di contaminazione delle matrici, ovvero all’attivazione della procedura prevista per i siti contaminati ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06.